Per atto giudiziario si intende un atto che ha a che fare con un processo civile, penale o amministrativo.
Il mittente di un atto giudiziario può essere un giudice o una cancelleria ma anche un avvocato. Non sono considerati atti giudiziari tutti quegli atti che provengono da autorità amministrative, come Equitalia, Inps, Agenzia delle entrate, Comuni ed enti regionali.
Gli atti giudiziari si ricevono tramite la posta oppure vengono consegnati a mano dell’ufficiale giudiziario: si riconoscono subito perché sono contenuti in una busta di colore verde.
Gli atti giudiziari possono essere di tre tipi: civili, penali e amministrativi.
Tra gli atti giudiziari civili ci sono le comunicazioni dell’inizio di un procedimento giudiziario, ma anche quelle relative alle varie fasi di esso (ad esempio l’atto di citazione, di ricorso, di appello o l’atto di ricorso per Cassazione).
Sono sempre atti giudiziari civili un atto di precetto, un atto di pignoramento, un'ordinanza di sfratto per terminata locazione o per morosità, un’ordinanza di connessione fra cause, un’ordinanza di dichiarazione di incompetenza del giudice e un decreto ingiuntivo.
Gli atti giudiziari penali, invece, possono essere un’informazione di garanzia, cioè un atto con cui un indagato e la persona offesa dal reato in questione ricevono nota sulla data e l’ora del fatto e le norme penali violate, accompagnata da un invito a nominare un difensore di fiducia.
Altri atti giudiziari penali potrebbero essere un avviso della richiesta di archiviazione o della conclusione delle indagini preliminari o di fissazione dell’udienza preliminare, un decreto di citazione a giudizio, un ordine di esecuzione con decreto di sospensione, un’ordinanza di condanna a pena pecuniaria.
Gli atti giudiziari amministrativi, infine, sono la notifica delle sentenze, il ricorso al T.A.R., il ricorso al Consiglio di Stato (del primo e del secondo grado di giudizio) e il ricorso per ottemperanza.
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