Hai intenzione di acquistare un appartamento in multiproprietà? Fai attenzione quando firmi il contratto e informati sui tuoi diritti.
Hai intenzione di acquistare un appartamento in multiproprietà? Fai attenzione quando firmi il contratto e informati sui tuoi diritti.Il fenomeno della multiproprietà, cioè l’acquisto di una quota di una proprietà immobiliare insieme al diritto perpetuo dell’uso dell’alloggio per un certo periodo di tempo, si è molto ridotto negli anni soprattutto per i tanti casi di truffa e di fallimento che si sono registrati.
Grazie però al Codice del Consumo (D.lgs. 206/05) tale materia è stata disciplinata proprio per affrontare tutti i problemi che si sono verificati e per dare la sicurezza al consumatore di non incappare in trattative losche.
Innanzitutto il Codice del Consumo stabilisce che prima di arrivare a firmare il contratto, redatto in forma scritta a pena di nullità, la società venditrice o l’intermediario immobiliare deve fornire al potenziale acquirente un documento contenete alcuni elementi fondamentali quali: il tipo di diritto oggetto del contratto, l’identità e il domicilio di venditore, proprietario e acquirente, la descrizione e l’ubicazione dell’immobile (con gli eventuali servizi e le strutture comuni), il prezzo di acquisto più una stima delle spese a carico oltre alle tasse e le informazioni relative al diritto di recesso.
E’ bene sapere che al consumatore viene riconosciuto il diritto di ripensamento: per cui, entro 10 giorni lavorativi dalla firma del contratto, l’acquirente può recedere dallo stesso senza dovere indicarne le ragioni e senza dover pagare alcuna penale, salvo le spese sostenute dal venditore per la conclusione del contratto e purché queste siano documentate e menzionate nel contratto.
Spesso i venditori inseriscono nel contratto spese esorbitanti per dissuadere i compratori dal diritto di recesso: queste penali sono vietate dalla legge per cui diffidate dal firmare il contratto e non fidatevi di chi avete di fronte.
La legge stabilisce inoltre che il venditore non può esigere somme di denaro a titolo di anticipo o acconto almeno fino al termine di 10 giorni stabilito per il diritto di recesso.
Se l’immobile è ancora in costruzione il venditore è obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa come garanzia dell’ultimazione dei lavori.
Infine la legge per tutelare il consumatore prevede la nullità di clausole e di parti aggiunte con cui l’acquirente rinuncia ai suoi diritti.
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