Per la vendita forzata di un bene si ricorre allo strumento delle aste giudiziarie: se una società o un privato sono gravati da debiti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata e i creditori possono assicurarsi così il soddisfacimento del loro.
Le modalità con cui si possono eseguire questo tipo di vendite sono la vendita senza incanto e la vendita con incanto.
Secondo la legge (in particolare i provvedimenti n. 263 del 28 dicembre 2005 e n. 52 del 24 febbraio 2006), la vendita senza incanto è la modalità che viene privilegiata a meno che non vi siano opposizioni e non si raggiunga un accordo.
Secondo una legge più recente (n.132 del 6 agosto 2015), le aste senza incanto sono ritenute più efficaci e quindi da preferire perché sono più veloci, più sicure e più trasparenti.
La vendita senza incanto è disciplinata dagli articoli 570 - 575 del codice di procedura civile e consiste nel presentare in busta chiusa delle offerte d’acquisto in Cancelleria: devono essere indicati il prezzo, la tempistica, il modo di pagamento e ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa.
Le buste vengono aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte in presenza dei vari offerenti: se l'offerta è superiore al valore del bene messo all’asta, aumentato di un quinto, viene accolta, altrimenti se è inferiore, il giudice non procede alla vendita se c’è il dissenso di un creditore o se ritiene che ci siano concrete possibilità di migliore vendita con il sistema della vendita con incanto.
Se ci sono più offerte valide si dà inizio a una gara tra gli offerenti partendo da un prezzo a base d'asta che corrisponde al valore dell'offerta più alta. Nel caso in cui la gara non abbia luogo per mancanza di adesioni, il giudice stabilisce di procedere alla vendita con incanto oppure di vendere al maggior offerente.
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