Il contratto preliminare o compromesso, stipulato fra chi vende casa e chi è la vuole comprare, è una tappa fondamentale nella compravendita di un immobile.
Il contratto preliminare o compromesso, stipulato fra chi vende casa e chi è la vuole comprare, è una tappa fondamentale nella compravendita di un immobile.Quando hai individuato la casa che ti piacerebbe acquistare è opportuno sottoscrivere il compromesso ovvero il contratto preliminare che obbliga entrambi le parti a stipulare il contratto definitivo in presenza di un notaio.
Il compromesso è una scrittura privata e non un atto pubblico tra chi intende vendere una casa e chi è intenzionato a comprarla: entrambe le parti si impegnano a stipulare il rogito entro una data prefissata.
Stipulare il compromesso non è obbligatorio ma è caldamente consigliato perché offre una serie di vantaggi e tutele per entrambi le parti.
In pratica con il compromesso il compratore, mentre effettua tutti gli accertamenti e si procura la somma necessaria all’acquisto, blocca la casa nei confronti di altri potenziali acquirenti invece il venditore può pretendere un caparra che tratterrà in caso di rinuncia all’acquisto definitivo da parte del compratore.
Nel contratto preliminare devono assolutamente essere inseriti i seguenti dati:
- Le caratteristiche dell’immobile oggetto della compravendita
- Il prezzo di vendita definitivo concordato tra le parti
- Il piano dei pagamenti con le relative scadenza
- La data di consegna dell’immobile
Occorre specificare anche se il pagamento è subordinato all’ottenimento di un mutuo bancario in modo da potersi tutelare in caso di mancato conseguimento di quest’ultimo.
Benché il compromesso non determini il passaggio definitivo di proprietà ma rappresenti solo un impegno di compravendita, è importante che venga stipulato con attenzione e sia completo di tutti i dati che compariranno poi nel contratto definitivo.
Non è necessario durante questa fase versare la caparra al venditore e se il compratore decide di farlo deve specificare nel compromesso che il denaro versato è a titolo di caparra confirmatoria: solo in tal caso potrà richiedere la restituzione del doppio della somma versata se il venditore si rifiuta di stipulare il rogito.
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