Una novità della riforma Fornero è l’ASPI: l’Assicurazione sociale per l’impiego, che sostituirà gradualmente le varie indennità di disoccupazione. Ecco cos’è.
Una novità della riforma Fornero è l’ASPI: l’Assicurazione sociale per l’impiego, che sostituirà gradualmente le varie indennità di disoccupazione. Ecco cos’è.Addio alla vecchia indennità di disoccupazione: a partire dal 1° gennaio 2013, in base a quanto stabilito dalla riforma Fornero, l’ASPI, ossia l’Assicurazione sociale per l’impiego, dovrebbe costituire uno strumento universale di tutela per gli eventi di disoccupazione involontaria.
In pratica coloro che hanno perso lavoro o che sono stati costretti a licenziarsi per giustificato motivo oggettivo potranno fare richiesta di questa nuova forma di indennità: l’ASPI invece non si applica nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro è terminato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
L’ASPI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, in particolare spetta ai dipendenti del settore privato a prescindere dal tipo di contratto stipulato, gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative.
L’ASPI non spetta invece ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, ai giornalisti iscritti all’Ordine in quanto già titolari di una forma di tutela e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali sopravvive un’indennità specifica.
Per quanto riguarda i requisiti necessari per accedere all’ASPI occorrono due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contributi utili nel biennio precedente la data del licenziamento.
La vecchia indennità di mobilità rimarrà in vigore fino al 2016 anno in cui la nuova riforma sarà a pieno regime per cui è previsto un lungo periodo di transizione
A partire dal 1° gennaio 2016 la durata dell’indennità prevista dall’ASPI sarà di 12 mesi per i lavoratori sotto i 55 anni e di 18 mesi per quelli di età pari o superiore ai 55 anni.
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione occorre presentare la domanda all’INPS, per via telematica, a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
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