L’annullamento del matrimonio comporta la cancellazione del vincolo coniugale come se non fosse mai esistito ed è quindi diverso dal divorzio che consiste invece nello scioglimento di un matrimonio considerato valido.
L’annullamento dei matrimoni celebrati con rito civile o con rito religioso diverso da quello cattolico spetta al Tribunale civile, mentre l’annullamento dei matrimoni concordatari o canonici, vale a dire celebrati in Chiesa e trascritti nei registri di Stato civile, spetta sia al Tribunale ecclesiastico che a quello civile.
I motivi che comportano l’annullamento del matrimonio civile e di quello concordatario non sono uguali.
Quando il matrimonio viene annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall’autorità giudiziaria civile.
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